Tale giurisprudenza (cfr. in senso conforme Liver in ZBJV 105, pag. 3-4), esclude quindi che l’accesso veicolare ad una casa costituisca oggi una semplice comodità, non sufficiente a fondare il diritto sancito dall’art. 694 CC. Nella fattispecie, la conclusione pretorile secondo la quale al fondo degli istanti difetterebbe un accesso sufficiente alla strada pubblica, trova il giusto riscontro nelle risultanze istruttorie, in particolare nella perizia giudiziaria e nella documentazione fotografica che evidenziano la necessità per gli istanti di avere un accesso più ampio che non quello offerto dal solo uso del sentiero comunale.