I ricorrenti rimproverano inoltre al pretore di essersi basato su una perizia errata là dove il perito non ha tenuto conto delle necessità di passo concrete e limitate degli istanti. Contestano inoltre l’ammontare dell’indennità loro riconosciuta, la concessione del diritto all’asfaltatura nonché la ripartizione delle spese di giustizia. Dal punto di vista formale rimproverano al primo giudice di aver accolto la richiesta di estensione del diritto di passo formulata in sede di conclusioni dagli istanti, trattandosi di mutazione della domanda principale e non di semplice estensione della stessa. Con osservazioni 31 agosto 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.