{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-07-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-114_1996-07-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10614&nX40_KEY=4711543&nTrefferzeile=74&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "129de68dddf653745bf5acf3dd864aca"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["16.1995.114"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 11.07.1996 16.1995.114"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:25:19", "Checksum": "83a2e9bd7abfe01475724c36203fd4c4", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 11.07.1996 16.1995.114\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nAnche la censura di natura formale secondo la quale gli istanti avrebbero mutato l'azione proponendo in sede di conclusioni l'iscrizione di una servitù di passo di 1,5 metri e non più di 1 metro come chiesto con l’istanza, è infondata. Non si tratta infatti di mutazione dell’azione, bensì di estensione della domanda principale, basata sullo stesso complesso di fatti e sullo stesso rapporto giuridico (art. 75 lett. b CPC), la qual cosa è permessa senza ulteriori formalità (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 5, 9 e 11, art. 75).\n7. In applicazione del principio secondo il quale l’utilizzo del passo necessario deve essere garantito durante tutto l’anno (DTF 101 II 317 consid. 3 e 4) - ciò che presuppone un’adeguata manutenzione dello stesso - il pretore ha concesso agli istanti la facoltà di asfaltare il sentiero a loro spese, soluzione questa che secondo le risultanze processuali (perizia, doc. C) appare adeguata.\nIl ricorso, che su questo punto solleva delle problematiche attinenti alla mancata concessione da parte dell’autorità di un’autorizzazione ad asfaltare il sentiero comunale mai proposte dinanzi al primo giudice, deve essere respinto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC.\n8. L’indennità riconosciuta al proprietario del fondo gravato, che deve essere idonea a conciliare equamente gli interessi del fondo dominante con il danno patrimoniale patito dal fondo serviente (Steinauer, op.cit., n. 1868d), può essere giuridicamente considerata un risarcimento legale fondato sul principio dell’accomodamento e compensazione (Rep 1981 338; Caroni-Rudolf, op.cit., p. 131 e 132). L’entità del risarcimento si valuta sulla differenza tra il valore del fondo se non fosse stato gravato del passo necessario e quello del fondo gravato, secondo le modalità dell’indennità di espropriazione che garantisce all’espropriato la stessa situazione economica in cui si troverebbe se l’espropriazione non avesse avuto luogo (Caroni-Rudolf, op.cit., p. 133).\nNella fattispecie, per il calcolo dell'indennità di spettanza dei convenuti, il primo giudice si è basato sulla proposta formulata dagli istanti di riconoscere un importo pari al valore del fondo gravato, quantificato in fr. 80.- al mq.\nOra, a parte il fatto che i convenuti hanno omesso di contestare in modo chiaro questo valore unitario - non bastando a tal fine la contrapposizione di un diverso calcolo dell’indennità - ciò che comporta l’ammissione del valore proposto dagli istanti\n(art. 170 cpv. 2 CPC; Cocchi/Trezzini, op.cit., n. 1 e 2, art. 170), questa proposta si basa su un criterio di calcolo dell’indennità più favorevole ai convenuti rispetto a quello proposto da dottrina e giurisprudenza, ragione per la quale non vi è spazio perchè questa Camera riveda la valutazione effettuata dal pretore.\n9. Tutto quanto fin qui esposto per scrupolo di completezza, dice - nell’ottica del rimedio in esame - che non v’è spazio per censure di arbitrio nei confronti del giudizio impugnato; tanto meno possono essere accolte le censure dei ricorrenti che in buona parte rivelano carattere appellatorio.\n10. Giusta l’art. 148 CPC il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all’altra le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv. 1), ritenuto che in caso di soccombenza reciproca egli le può ripartire parzialmente o per intero fra le parti (cpv. 2 ).\nPer contro, giurisprudenza e dottrina hanno avuto modo di precisare che nell’ambito del riconoscimento di diritti necessari - come appunto nella fattispecie (art. 694 CC) - occorre riferirsi per la ripartizione delle spese giudiziarie ai principi validi nel diritto espropriativo, la concessione di tali diritti avendo effetti paragonabili ad un’espropriazione (Meier-Hayoz, op.cit., n. 69 ad art. 694 CC; DTF 85 II 402 consid. 3; I CCA 22 giugno 1995 in re Comune C./G). Di principio, quindi, colui che postula il riconoscimento del passo necessario deve sopportare gli oneri processuali, comprensivi di spese (di giustizia e peritali), tasse e indennità per ripetibili alla parte convenuta anche in caso di accoglimento della sua azione. A questo principio può essere derogato nei casi in cui la parte convenuta si oppone abusivamente alla richiesta di concessione del passo, quando pretende indennità sproporzionate oppure quando, in altro modo, fa uso in maniera temeraria e abusiva della sua facoltà di far stabilire dal giudice i presupposti della concessione del passo necessario (Caroni-Rudolf , op.cit., p. 115 e 116).\nNel caso di specie il pretore, valutando in modo corretto le circostanze del caso concreto, in particolare l’ingiustificata opposizione dei convenuti non solo al tipo di rivestimento del passo, come questi sembrano allegare nel loro ricorso, bensì al principio medesimo dell’iscrizione di una servitù prediale - donde la necessità della presente procedura - ha derogato alla sopra menzionata regola giurisprudenziale e dottrinale sul carico delle spese processuali, ponendo la metà delle stesse a carico dei convenuti.\nSiffatta ripartizione delle spese, debitamente motivata, non può essere censurata.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG\npronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 16 giugno 1995 __________, __________, __________, __________ e __________,\nmembri della Comunione ereditaria fu __________, è respinto.\n2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 200.-\nb) spese fr. 50.-\nfr. 250.-\ngià anticipate dai ricorrenti , rimangono a loro carico con l’obbligo di rifondere a __________ fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}