{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-07-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-114_1996-07-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10614&nX40_KEY=4933405&nTrefferzeile=78&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "129de68dddf653745bf5acf3dd864aca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.114"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 11.07.1996 16.1995.114"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:10:41", "Checksum": "578fe2c094af837f3d83cbcce5dd2cf1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 11.07.1996 16.1995.114\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nPer costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).\n5. Per l’art. 694 cpv. 1 CC il proprietario che non abbia un accesso sufficiente dal suo fondo ad una strada pubblica può pretendere che i vicini gli consentano il passaggio necessario dietro piena indennità. La concessione del passo necessario presuppone che il proprietario del fondo si trovi in uno stato di necessità: ossia se l’accesso manca o è gravemente intralciato dal congiungimento con la strada pubblica, necessario secondo i bisogni economici del fondo. Tenuto conto dell’intervento sulla proprietà privata, il diritto di passo necessario va concesso restrittivamente, per cui non si può concedere per il semplice miglioramento di condizioni di transito imperfette (Rep 1989 142; DTF 117 II 36 consid. 2).\nSecondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’accesso ad una casa di abitazione, quantomeno per gli immobili posti nell’ambito di una località, è sufficiente soltanto se permette il passaggio di veicoli a motore, fosse anche solo come servizio di collegamento (Meier-Hayoz, Commentario bernese, n. 50 ad art. 694; Steinauer, Les droits réels, Vol. II, 1994, n. 1863 e 1863a; DTF 93 II 167; 107 II 323 segg.; Rep 1989 142 e riferimenti ivi citati). Questa necessità dell’accesso veicolare, deve estendersi non solo all’automobile del proprietario, ma anche ai veicoli dei fornitori o dei visitatori (taxi, ambulanze, servizi pubblici, ecc). Tale giurisprudenza (cfr. in senso conforme Liver in ZBJV 105, pag. 3-4), esclude quindi che l’accesso veicolare ad una casa costituisca oggi una semplice comodità, non sufficiente a fondare il diritto sancito dall’art. 694 CC.\nNella fattispecie, la conclusione pretorile secondo la quale al fondo degli istanti difetterebbe un accesso sufficiente alla strada pubblica, trova il giusto riscontro nelle risultanze istruttorie, in particolare nella perizia giudiziaria e nella documentazione fotografica che evidenziano la necessità per gli istanti di avere un accesso più ampio che non quello offerto dal solo uso del sentiero comunale. Trattasi infatti di un sentiero in terra battuta largo 1,5 metri, quindi insufficiente ai sensi dei citati principi dottrinali e giurisprudenziali a garantire l’accesso veicolare.\nChe l’accesso alla particella no. __________ sia insufficiente è peraltro comprovato dal fatto stesso che i convenuti, pur opponendosi alla costituzione di una servitù prediale, propongono un diritto di passo personale.\nLa necessità oggettiva per gli istanti di poter accedere alla loro abitazione utilizzando il fondo dei convenuti, evidenzia la natura reale del diritto di passo rivendicato (Caroni-Rudolf, Der Notweg, 1969, p. 78 segg.; Meier-Hayoz, op. cit., N. 8 ad art. 694 CC; Steinauer, op.cit., n. 1866), senza che possa trovare accoglimento la tesi ricorsuale secondo la quale sarebbe stata sufficiente la costituzione di una servitù personale; ciò a maggior ragione se si considera che i convenuti hanno concesso il diritto di passo già nel 1986 (cfr. scritto 9 aprile 1994 __________), anno di costruzione della casa degli istanti, precedente all’insorgere della malattia del signor __________ che qui invocano a sostegno della loro tesi difensiva.\n6. Accertata la necessità oggettiva per gli istanti di poter utilizzare parte del fondo dei convenuti per accedere con un veicolo alla loro proprietà, rimane da verificare l’estensione del diritto di passo che deve essere sufficiente a garantire le esigenze del fondo dominante (Caroni-Rudolf, op.cit., p. 98 e 99; Meier-Hayoz, op. cit., N. 13 ad art. 694 CC).\nAnche su questo punto la decisione pretorile che ha quantificato in complessivi tre metri il passo necessario, di cui 1,5 metri a carico del fondo della parte convenuta, non può essere censurata poichè é corroborata dalle risultanze istruttorie, in particolare da quelle peritali e dalle emergenze del sopralluogo che evidenziano come già oggi la larghezza della carreggiata che conduce alla casa degli istanti misuri tre metri (verbale 24.11.1994).\nA questo proposito va rilevato che a sostegno della loro censura i ricorrenti non allegano che l'estensione del diritto di passo riconosciuta dal pretore sarebbe eccessiva poichè pregiudizievole al loro fondo, ma si limitano a sostenere che la stessa non risponde alle esigenze prettamente personali della famiglia __________, censura infondata trattandosi come visto di una servitù prediale.\nAlla luce degli accertamenti peritali, dai quali il giudice non aveva motivo di discostarsi come correttamente evidenziato in sentenza, risultano ininfluenti le ulteriori censure ricorsuali circa lo spazio e gli ostacoli esistenti ai lati della strada."}