{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-07-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-114_1996-07-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10614&nX40_KEY=4933405&nTrefferzeile=78&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "129de68dddf653745bf5acf3dd864aca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.114"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 11.07.1996 16.1995.114"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:10:41", "Checksum": "578fe2c094af837f3d83cbcce5dd2cf1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 11.07.1996 16.1995.114\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 16 giugno 1995 presentato da\n|\n|\n__________ __________ __________ __________ __________ membri della Comunione ereditaria fu __________ (patr. dall’avv. __________) |\n|\n|\n|\nContro |\n|\nla sentenza 24 maggio 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 31 marzo 1994 da\n|\n|\n__________ (patr. dall’avv. __________)\n|\ncon la quale gli istanti hanno chiesto l’iscrizione di una servitù di passo veicolare a favore della loro particella no. __________ RFD __________ e a carico della particella no. __________ di proprietà dei convenuti, domanda accolta dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. __________ e __________ sono comproprietari in ragione di un mezzo ciascuno della particella no. __________ in zona __________ a __________ sulla quale è edificata la loro casa di abitazione. Questo fondo non ha un accesso diretto alla strada pubblica e vi è collegato da un sentiero in terra battuta largo 1,5 metri, intavolato a registro fondiario con il n. __________Il sentiero confina per una lunghezza di 25 metri con la particella n. __________ di proprietà della comunione ereditaria qui convenuta. Dal 1986, anno di costruzione della loro casa, i signori __________ accedono alla strada pubblica passando su parte della particella n. __________dei convenuti, passaggio che è loro stato inizialmente concesso previo pagamento di un’indennità annua di fr. 200.- e, dal 1988, ossia da quando __________ è stato colpito da una sclerosi multipla, a titolo gratuito.\nA causa delle divergenze sorte tra le parti a dipendenza della richiesta dei signori __________ di procedere all’asfaltatura del sentiero in questione, essi hanno convenuto in giudizio i membri della comunione ereditaria fu __________ chiedendo che venisse iscritta a favore del loro fondo, e a carico di quello di quest’ultimi, una servitù di passo carrabile con diritto di asfaltatura, lungo la striscia di terreno confinante con il sentiero comunale per una lunghezza di 25 metri e larghezza di 1 metro, estesa in sede di conclusioni a 1,5 metri. A titolo di controprestazione propongono il versamento di un’indennità di fr. 2’000.-.\nI convenuti si sono opposti alla richiesta di iscrizione di una servitù prediale ritenendo sufficiente la costituzione a favore dell’istante __________ di un diritto di passo personale su una larghezza di metri 0.50 del loro fondo. A sostegno della loro opposizione osservano che gli istanti medesimi fondano la presente domanda sulla grave malattia che ha colpito l’istante, motivazione questa che evidenzia il carattere personale della richiesta. Da ultimo i convenuti si oppongono alla richiesta di asfaltatura del passaggio, proponendo una pavimentazione con lastre di cemento a spese degli istanti. Quale controprestazione a carico degli istanti postulano il pagamento di un canone annuo di fr. 300.- oltre a fr. 1’000.- a titolo di arretrati.\n2. Con il querelato giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali è emersa l’effettiva e oggettiva difficoltà di collegamento tra la strada pubblica e l’abitazione dei signori __________, ha accolto l’istanza. Il pretore ha quindi ordinato l’iscrizione a registro fondiario di una servitù di passo veicolare, con facoltà per gli istanti di asfaltare a loro spese la relativa superficie da gravare, a favore della loro particella n. __________ e a carico della particella n. __________dei convenuti, il tutto per una lunghezza di 25 metri e una larghezza di 1,5 metri. A titolo di controprestazione il primo giudice ha posto a carico degli istanti il pagamento di un’indennità unica di fr. 3’000.-, pari al valore del fondo gravato.\n3. Con il presente tempestivo gravame i membri della comunione ereditaria fu __________ sono insorti contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Essi rimproverano al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per aver ordinato l’iscrizione di una servitù di passo prediale anziché personale, soluzione quest’ultima alla quale si sarebbe dovuti giungere in considerazione della motivazione addotta dagli istanti medesimi a sostegno della loro domanda, ossia la malattia del signor __________. I ricorrenti rimproverano inoltre al pretore di essersi basato su una perizia errata là dove il perito non ha tenuto conto delle necessità di passo concrete e limitate degli istanti. Contestano inoltre l’ammontare dell’indennità loro riconosciuta, la concessione del diritto all’asfaltatura nonché la ripartizione delle spese di giustizia. Dal punto di vista formale rimproverano al primo giudice di aver accolto la richiesta di estensione del diritto di passo formulata in sede di conclusioni dagli istanti, trattandosi di mutazione della domanda principale e non di semplice estensione della stessa.\nCon osservazioni 31 agosto 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.\n4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove."}