Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 12 giugno 1995 __________ è accolto. Di conseguenza la sentenza 30 maggio 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1, è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinchè proceda ai sensi dei considerandi. 2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipate dal ricorrente, vanno poste a carico della controparte la quale rifonderà all’insorgente fr. 80.- quale indennità di questa sede. 3.