1 lett. b CPC gli atti di procedura sono nulli se la parte contro la quale l’atto è diretto non è stata messa in condizione di rispondere; che a dipendenza della nullità della sentenza, prolata senza che il ricorrente abbia potuto prendere parte alla trattazione della causa, gli atti devono essere rinviati al primo giudice affinchè proceda alla riconvocazione delle parti per la discussione dell’istanza ed emani un nuovo giudizio; che in considerazione dell’opposizione di controparte all’acco-glimento del gravame, le spese dell’odierno procedimento devono essere addebitate a quest’ultima; Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg.