il ricorrente lamenta di non aver potuto partecipare all’udienza non essendogli pervenuta in tempo utile la citazione; che con osservazioni 31 agosto 1995 la controparte postula la reiezione del gravame; che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito, una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni; che per poter far valere le proprie ragioni la parte deve in primo luogo poter partecipare alla discussione dell’istanza e all’ istruzione della causa;