Il ricorso per cassazione 16 giugno 1995 __________ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 13 giugno 1995 del Pretore di Lugano, Sezione 1 è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia: 1. L’istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza __________ verserà a __________ l’importo netto di fr. 1’880.- oltre interessi del 5% dal 1°giugno 1994 nonchè l’importo lordo, da dedursi i contributi sociali, di fr. 200.- oltre interessi del 5 % dal 1° giugno 1994. 2. Non si prelevano tasse nè spese, mentre il convenuto rifonderà alla controparte fr. 100.- a titolo di ripetibili. II. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili di questa sede.