Ciò basta per negare il preteso arbitrio, invocato dal ricorrente. 7. Per quanto attiene i due giorni di riposo rivendicati dall’istante, in base al CCNL egli ha diritto, conformemente all’esposto introduttivo, a - 23,42 giorni di riposo (art. 64 CCNL), ossia due giorni per settimana - 7,3 giorni di vacanza (art. 70 CCNL) e - 1,35 giorni festivi (art. 77 CCNL), corrispondenti a 6 festivi annui, per un totale di 32,07 giorni. Dalle risultanze istruttorie, in particolare dal piano di lavoro allestito dall’istante medesimo (doc. F), emerge che egli è stato assente dal posto di lavoro 25 giorni (giornate intere e mezze giornate). Considerando i 5,48 giorni pagati al lavoratore (doc.