{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-05-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-112_1996-05-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10612&nX40_KEY=4711545&nTrefferzeile=36&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4ca8c6d5112a09d4dbd2aff7424c302b"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["16.1995.112"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 31.05.1996 16.1995.112"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:01:16", "Checksum": "61b9c40fc27b459d606e4245e677a91e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 31.05.1996 16.1995.112\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nPer giungere al riconoscimento di queste 77 ore di lavoro straordinario, il primo giudice, come indicato in modo succinto nella sentenza, ha tenuto per provate le ore di lavoro straordinario mattutine esposte dal lavoratore (basandosi sul normale orario lavorativo dalle 9.00 alle 14.00, cfr. deposizione __________) mentre ha ridotto proporzionalmente le ore di lavoro straordinario pomeridiane calcolando una media di permanenza sul posto di lavoro, oltre al normale orario lavorativo (dalle 17.30 alle 21.30), di 3 volte la settimana anzichè tutte le sere così come indicato dal lavoratore.\nSimile calcolazione, fondata sull’unica prova agli atti che il pretore ha valutato in modo sostenibile senza che questa\nsua valutazione sia stata smentita da altre emergenze processuali, può essere condivisa. Non si può in particolare rimproverare al primo giudice né di aver stimato le ore litigiose senza fondamento probatorio, né di aver deciso in urto con gli elementi oggettivi a sua disposizione. Ciò basta per negare il preteso arbitrio, invocato dal ricorrente.\n7. Per quanto attiene i due giorni di riposo rivendicati dall’istante, in base al CCNL egli ha diritto, conformemente all’esposto introduttivo, a\n- 23,42 giorni di riposo (art. 64 CCNL), ossia due giorni per settimana\n- 7,3 giorni di vacanza (art. 70 CCNL) e\n- 1,35 giorni festivi (art. 77 CCNL), corrispondenti a 6 festivi annui,\nper un totale di 32,07 giorni.\nDalle risultanze istruttorie, in particolare dal piano di lavoro allestito dall’istante medesimo (doc. F), emerge che egli è stato assente dal posto di lavoro 25 giorni (giornate intere e mezze giornate).\nConsiderando i 5,48 giorni pagati al lavoratore (doc. E) come dallo stesso pacificamente ammesso, risulta che egli ha goduto, in natura e mediante compensazione finanziaria, complessivi 30.48 giorni, da qui un saldo a suo favore pari a giorni 1,59. Ritenuto il salario lordo giornaliero di fr. 133.33 non contestato dal datore di lavoro, all’istante deve essere riconosciuto l’importo lordo di fr. 200.-. Su quest’importo, dal quale vanno dedotti i contributi sociali, decorrono gli interessi di mora del 5% a far tempo dal 1° giugno 1994.\nAl proposito va rilevato che, contrariamente a quanto ventilato dal convenuto, la sottoscrizione da parte del dipendente della scheda di contollo delle presenze alla fine del rapporto lavorativo (doc. G) non equivale a rinuncia a eventuali ulteriori diritti conferitigli dal CCNL (art. 83 CCNL).\nSu questo punto la decisione pretorile che ha negato all’istante il diritto al pagamento di giorni di libero non goduti, deve quindi essere cassata poichè contraddetta dalle prove documentali.\n8. La maggiore soccombenza del ricorrente in questa sede giustifica la compensazione delle ripetibili, peraltro non richieste dalla controparte la cui comunicazione 6 luglio 1995 non può neppure essere assimilata a un allegato di osservazioni.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC\npronuncia:\nI. Il ricorso per cassazione 16 giugno 1995 __________ è parzialmente accolto.\nDi conseguenza la sentenza 13 giugno 1995 del Pretore di Lugano, Sezione 1 è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:\n1. L’istanza è parzialmente accolta.\nDi conseguenza __________ verserà a __________ l’importo\nnetto di fr. 1’880.- oltre interessi del 5% dal 1°giugno 1994\nnonchè l’importo lordo, da dedursi i contributi sociali, di fr.\n200.- oltre interessi del 5 % dal 1° giugno 1994.\n2. Non si prelevano tasse nè spese, mentre il convenuto\nrifonderà alla controparte fr. 100.- a titolo di ripetibili.\nII. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili di questa sede.\nIII. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}