{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-05-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-112_1996-05-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10612&nX40_KEY=4933408&nTrefferzeile=40&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4ca8c6d5112a09d4dbd2aff7424c302b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.112"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 31.05.1996 16.1995.112"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:17:13", "Checksum": "c876c2d0ef3be2b1f59a0a4aa8aa84f1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 31.05.1996 16.1995.112\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 16 giugno 1995 erroneamente presentato nella forma dell’appello da\n|\n|\n__________ rappr. dall’__________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 13 giugno 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 1 nella causa a procedura speciale per azioni derivanti dal contratto di lavoro promossa con istanza 2 settembre 1994 nei confronti di\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\ncon la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’759.25 oltre accessori, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. __________ ha lavorato quale cuoco presso il __________e __________ a __________, di cui è gerente __________, dal 1° marzo 1994 sino al 21 maggio 1994, data per la quale egli ha notificato la disdetta del contratto di lavoro. La retribuzione mensile pattuita tra le parti ammontava fr. 4’000.- lordi\nCon istanza 1° settembre 1994 __________ ha convenuto in giudizio il suo ex datore di lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’759.25 quale corrispettivo delle pretese salariali di sua spettanza per 102.75 ore di lavoro straordinario e per due giorni di libero non goduti.\nIl convenuto si è opposto alla pretesa avversaria sostenendo di nulla più dovere all’istante né a titolo di giorni di libero non goduti, avendo egli beneficiato di due giorni festivi, né a titolo di ore di lavoro straordinario: a questo proposito osserva che il dipendente ha firmato alla fine del rapporto di lavoro la scheda di controllo delle presenze senza nulla eccepire. Subordinatamente si è rimesso al giudizio equitativo del pretore.\n2. Con\nil querelato giudizio il primo giudice, dopo aver valutato le risultanze\nistruttorie dalle quali ha dedotto che l’istante non può vantare nulla a\ntitolo di giorni di libero non goduti avendo usufruito di tutti i giorni di\nlibero di sua spettanza, ha accolto l’istanza limitatamente a fr. 1’880.-\nriconoscendo al lavoratore\n- sulla base della deposizione __________ - il diritto al pagamento di 77 ore\ndi lavoro straordinario anziché le 102.75 ore rivendicate.\n3. Con il presente tempestivo gravame, che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 13 LOG, __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie dalle quali risulterebbero comprovate le sue pretese salariali per le quali postula l’integrale accoglimento in questa sede sia per quanto attiene ai giorni di libero non goduti che alle ore di lavoro straordinario effettuate.\nCon scritto 6 luglio 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.\n4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.\nPer costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).\n5. L’art. 82 CCNL, applicabile alla concreta fattispecie essendo stato riconosciuto al Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione carattere di obbligatorietà generale, impone al datore di lavoro l’obbligo di registrare le ore di lavoro e quelle di lavoro straordinario effettuate, nonchè i giorni di vacanza e festivi concessi. Secondo il cpv. 5 del medesimo disposto, se questi controlli non vengono effettuati, incombe al datore di lavoro provare che le ore di lavoro straordinario, i giorni di riposo e di vacanza e il diritto a giorni festivi rivendicati dal lavoratore non sono dovuti. In altre parole, il mancato ossequio da parte del datore di lavoro delle disposizioni di controllo prescritte dal CCNL gli impone, in caso di contestazione, l’onere della prova del mancato diritto del dipendente a pretese salariali a questo titolo.\n6. In concreto, al fine di quantificare il lavoro straordinario prestato dal dipendente, il datore di lavoro, non essendosi conformato al disposto di cui all’art. 82 CCNL, ha chiesto l’assunzione del teste __________, collega di lavoro dell’istante con funzione di capo-cuoco. Dalla prova testimoniale si evince che l’istante era presente sul posto di lavoro per circa 9 ore al giorno, tranne due o tre volte la settimana durante le quali egli si fermava oltre il normale orario lavorativo.\nIl pretore, basandosi su questa testimonianza, unica prova agli atti circa l’effettuazione di ore di lavoro straordinario da parte dell’istante, gli ha quindi riconosciuto a questo titolo 77 ore lavorative anzichè le pretese 102.75 ore."}