La conclusione del pretore, per quanto discutibile, non è comunque arbitraria poiché non è contraddetta dalle risultanze istruttorie e non è neppure contraria a una norma di diritto sostanziale o a un chiaro e indiscusso principio giuridico. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 9 giugno 1995 __________ è respinto. 2. Le spese del presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 150.- b) spese fr. 50.- fr. 200.- già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.