Ora, ritenuto che gli estremi del rimedio della cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC sono dati unicamente contro la sentenza che contiene una violazione del diritto materiale o formale, mentre non è arbitraria una decisione che non si conforma alla giurisprudenza del Tribunale federale o alla dottrina (CCC 9 settembre 1992 in re V. e E.A. /P.), il fatto per il pretore di aver escluso che la spesa relativa al servizio di telegestione possa essere considerata una spesa accessoria (poco importa al proposito se si tratti di una spesa di manutenzione o altro) non può essere censurato.