“Preliminarmente è acquisito agli atti il prospetto Telegestione” ed è anche vero che - di regola - le prove documentali vanno prodotte prima d’ogni altro atto istruttorio, ma è pacifico che nessuna delle parti vi si è opposta; in particolare non la ricorrente, debitamente rappresentata a quell’udienza, che - così facendo- ha tacitamente permesso il compimento di un atto processuale, privandosi della possibiltità di impugnarlo (art. 143 cpv. 2 CPC). D’altra parte si tratta di una prova inconferente nel concreto della controversia. 6.