non v’è pertanto possibilità alcuna per l’istanza superiore di stigmatizzare l’operato del giudice di prime cure quando questi non abbia fatto ricorso ai propri poteri (II CCA 21 ottobre 1994 in re S./C.P.C.-G.AG). E’ vero che dal verbale del dibattimento finale risulta: “Preliminarmente è acquisito agli atti il prospetto Telegestione” ed è anche vero che - di regola - le prove documentali vanno prodotte prima d’ogni altro atto istruttorio, ma è pacifico che nessuna delle parti vi si è opposta;