di procedere a indagini proprie diverse da quelle proposte, nonchè di assumere all’incarto elementi probatori anche all’infuori delle strette regole procedurali (Cocchi, Aspetti procedurali del nuovo diritto di locazione, in Rep 1990, p. 76). Si tratta tuttavia di facoltà riservate al giudice affinchè questi sia in grado di agire nel processo con ampi poteri senza correre il rischio di censure di tipo formale; non si tratta però di obblighi: non v’è pertanto possibilità alcuna per l’istanza superiore di stigmatizzare l’operato del giudice di prime cure quando questi non abbia fatto ricorso ai propri poteri (II CCA 21 ottobre 1994 in re S./C.P.C.-G.AG).