in grado di gestire autonomamente la propria condotta processuale (CCC 16 novembre 1994 in re S.SA/B.). Nel particolare, la norma in discussione vuol essere soprattutto di aiuto alle parti che ne necessitano: così il giudice, sulla base dei loro esposti, fissa i termini della contestazione e i fatti che devono essere provati, quest’attività potrà essere ridotta entro i termini usuali della procedura ordinaria, se le parti sono rappresentate adeguatamente, o comunque si dimostrano informate sui rispettivi diritti e sui termini della lite e sulle questioni che devono essere chiarite nel processo. E’ la situazione che si è attuata indubitabilmente nel caso concreto. L’art. 274d cpv.