5. Per quanto attiene alle censure di natura formale mosse al giudizio pretorile - con particolare riferimento al rimprovero di aver contravvenuto all’art. 407 CPC per non aver indicato a verbale i fatti che dovevano essere provati e i mezzi di prova per accertarli nonchè a quello di aver assunto agli atti il prospetto relativo alla telegestione solo in sede di dibattimento finale - va rilevato che con l’introduzione in materia di locazione del principio indagatorio, non è pensabile che il legislatore abbia inteso demandare al giudice ogni responsabilità sull’esito del processo, almeno laddove questi deve presumere che una parte sia