la posta “gratifica a favore della custode” non rappresentando un costo connesso con l’uso della cosa locata e non essendo provato che questa sia effettivamente corrisposta alla custode. 2. Con il querelato giudizio il pretore ha parzialmente accolto l’istanza ammettendo unicamente la liceità dell’introduzione della spesa relativa alla gratica della custode. Per il resto egli ha respinto la richiesta di introduzione dell’aumento del 5% per spese di elettricità poichè non contemplato nel modulo ufficiale, mentre per le spese relative alla telegestione e al relativo abbonamento telefonico sono state considerate spese di manutenzione comprese nella pigione. 3.