{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-04-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-111_1996-04-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10611&nX40_KEY=4933410&nTrefferzeile=49&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e9e96947a2b4ca0e3b16e090beaf83f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.111"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 10.04.1996 16.1995.111"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:15:12", "Checksum": "49344c140c3d17b1a28485225cac64e2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 10.04.1996 16.1995.111\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 9 giugno 1995 presentato da\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 29 maggio 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 4 , nella causa a procedura speciale in materia di contratto di locazione promossa con istanza 16 marzo 1995 nei confronti di\n|\n|\n__________ rappr. dall’__________\n|\ncon la quale si chiedeva l’accertamento della liceità della modifica unilaterale del contratto di locazione proposta dall’istante mediante l’introduzione di nuove spese accessorie, domanda respinta dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. Il 13 gennaio 1987 __________ ha concluso con l’ __________ un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento di due locali sito in uno stabile di proprietà di quest’ultima in Via __________ a __________ per una pigione mensile di complessivi fr. 820.- (fr. 650.- per la locazione dell’appartamento, fr. 90.- per spese accessorie e fr. 80.- per un’autorimessa).\nIl 9 dicembre 1994, mediante l’apposito modulo ufficiale, la locataria ha notificato una modifica unilaterale del contratto per l’inserimento di nuove spese accessorie quali: riscaldamento, servizio assistenza telegestione, abbonamento telefonico impianto telegestione e gratifica custode. La locataria ha giustificato la modifica così proposta “allo scopo di unificare tutti i contratti in vigore”.\n__________ ha contestato dinnanzi al competente Ufficio di conciliazione in materia di locazione questa proposta di modifica unilaterale del contratto. Da qui l’accertamento della mancata conciliazione del 16 febbraio 1995.\nCon istanza 16 marzo 1995 la __________ ha adito la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 chiedendo la conferma della liceità della modifica unilaterale del contratto per l’introduzione di nuove spese accessorie quali: servizio assistenza telegestioni, abbonamento telefonico per il servizio telegestioni, gratifica a favore della custode, 5% per spese di elettricità (cfr. istanza p. 4).\nL’istante ha adotto inoltre che queste nuove spese comportano un aumento della pigione di soli fr. 13.- mensili, per cui non si può parlare di spese abusive e tantomeno eccessive.\nLa convenuta si è opposta all’istanza contestando la liceità dell’introduzione delle nuove spese: l’aumento del 5% per spese di elettricità non figurando sul modulo ufficiale; l’introduzione delle poste per “servizio assistenza telegestione” e “abbonamento servizio per telegestioni” trattandosi di interventi non necessari e senza alcun risparnio effettivo sui consumi; la posta “gratifica a favore della custode” non rappresentando un costo connesso con l’uso della cosa locata e non essendo provato che questa sia effettivamente corrisposta alla custode.\n2. Con il querelato giudizio il pretore ha parzialmente accolto l’istanza ammettendo unicamente la liceità dell’introduzione della spesa relativa alla gratica della custode. Per il resto egli ha respinto la richiesta di introduzione dell’aumento del 5% per spese di elettricità poichè non contemplato nel modulo ufficiale, mentre per le spese relative alla telegestione e al relativo abbonamento telefonico sono state considerate spese di manutenzione comprese nella pigione.\n3. Con il presente tempestivo gravame la __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di non aver sufficientemente motivato la sua decisione per aver attribuito alle spese relative al servizio di assistenza telegestione e al relativo abbonamento telefonico la qualifica di spese di manutenzione senza sostanziare i motivi di tale definizione; di aver arbitrariamente valutato le prove; di aver giudicato ultra petita e di aver violato le norme di procedura che regolano le controversie in materia di locazione. La ricorrente chiede in sostanza che le spese relative al servizio di assistenza telegestione e al relativo abbonamento telefonico vengano inserite nel contratto di locazione quali spese accessorie.\nCon osservazioni 6 luglio 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.\n4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.\nPer costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).\n5. Per quanto attiene alle\ncensure di natura formale mosse al giudizio pretorile - con particolare\nriferimento al rimprovero di aver contravvenuto all’art. 407 CPC per non aver\nindicato a verbale i fatti che dovevano essere provati e i mezzi di prova per\naccertarli nonchè a quello di aver assunto agli atti il prospetto relativo alla\ntelegestione solo in sede di dibattimento finale - va rilevato che con"}