Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente TarLEF pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 8 giugno 1995 __________ è accolto. Di conseguenza la sentenza 29 maggio 1995 del Pretore di Mendrisio Nord è annullata e sostituita dal seguente dispositivo: 1. L’istanza 5 aprile 1995 __________ è accolta. § Di conseguenza è rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta al PE no. __________ UE Mendrisio. 2. La tassa di giustizia di fr. 40.- e le spese, da anticipare dall’istante, vengono poste a carico della convenuta, la stessa rifonderà altresì alla controparte fr. 100.- a titolo di indennità.