In tal modo la prestazione contrattuale della venditrice è avvenuta. Cosa poi - e per quale motivo - sia avvenuto due mesi più tardi, ovvero perchè la macchina in questione sia ritornata in possesso della venditrice, è questione che esula dal presente procedimento e che potrebbe semmai essere verificata in una successiva vertenza attinente al merito della lite. In altre parole, l’eccezione sollevata dall’escussa davanti al giudice del rigetto non è tale da rendere verosimile l’inadempienza della società procedente. V’è pertanto motivo sufficiente per annullare la decisione impugnata procedendo a giudicare in virtù dell’art. 332 cpv. 2 CPC. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg.