Nel caso in esame il primo giudice ha valutato erroneamente i documenti agli atti e comunque ha conferito loro un valore che esorbita dai criteri esatti della procedura di rigetto dell’ opposizione . Infatti, lo stesso bollettino di consegna, assunto a titolo di rigetto per tutti gli elementi contenutivi, attesta senza dubbio la consegna della cosa venduta; né l’escussa contesta questo fatto. In tal modo la prestazione contrattuale della venditrice è avvenuta.