{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-07-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-110_1995-07-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10609&nX40_KEY=4711559&nTrefferzeile=48&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "20b176e25725f1065120b04e1fcbb594"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["16.1995.110"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 28.07.1995 16.1995.110"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:56:14", "Checksum": "2d91dc215cab7b8b6763e899c5800b6b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 28.07.1995 16.1995.110\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nCosa poi - e per quale motivo - sia avvenuto due mesi più tardi, ovvero perchè la macchina in questione sia ritornata in possesso della venditrice, è questione che esula dal presente procedimento e che potrebbe semmai essere verificata in una successiva vertenza attinente al merito della lite. In altre parole, l’eccezione sollevata dall’escussa davanti al giudice del rigetto non è tale da rendere verosimile l’inadempienza della società procedente.\nV’è pertanto motivo sufficiente per annullare la decisione impugnata procedendo a giudicare in virtù dell’art. 332 cpv. 2 CPC.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente TarLEF\npronuncia:\nI. Il ricorso per cassazione 8 giugno 1995 __________ è accolto.\nDi conseguenza la sentenza 29 maggio 1995 del Pretore di Mendrisio Nord è annullata e sostituita dal seguente dispositivo:\n1. L’istanza 5 aprile 1995 __________ è accolta.\n§ Di conseguenza è rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta al PE no. __________ UE Mendrisio.\n2. La tassa di giustizia di fr. 40.- e le spese, da anticipare dall’istante, vengono poste a carico della convenuta, la stessa rifonderà altresì alla controparte fr. 100.- a titolo di indennità.\nII. Le spese e la tassa di giustizia di questa sede, per complessivi fr. 100.-, anticipati dalla ricorrente, sono posti a carico di __________. Questa rifonderà a controparte fr. 100.- a titolo di indennità.\nIII. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}