{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-07-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-110_1995-07-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10609&nX40_KEY=4933422&nTrefferzeile=52&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "20b176e25725f1065120b04e1fcbb594"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.110"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 28.07.1995 16.1995.110"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:04:18", "Checksum": "adc9e4ed84b2e74810a6fd402edda092", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 28.07.1995 16.1995.110\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n28 luglio 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 8 giugno 1995 presentato da\n|\n|\n__________ patr. dallo studio legale __________\n|\n|\n|\n|\nContro |\n|\nla sentenza 29 maggio 1995 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 5 aprile 1995 nei confronti di\n|\n|\n__________\n|\ncon la quale si chiedeva il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UEF di Mendrisio, domanda respinta dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. Con istanza 5 aprile 1995 la ditta __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizone interposta dalla società __________ al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di fr. 2’556.- a saldo della fattura emessa dall’istante il 30 gennaio 1995 per la fornitura di un apparecchio produttore di ghiaccio.\nA valere quale titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione l’istante ha prodotto un bollettino di consegna sottoscritto dalle parti il 25 gennaio 1995, sul quale figura il prezzo della merce fornita e l’impegno al pagamento da parte dell’acquirente.\nIn sede di contraddittorio la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria per il fatto che la ditta __________, senza averne diritto, avrebbe asportato il 31 marzo 1995 l’apparecchio oggetto della fatturazione litigiosa senza più restituirlo e costringendola così ad acquistarne uno nuovo.\n2. Con il querelato giudizio il primo giudice, accogliendo l’eccezione di inadempienza contrattuale sollevata dalla convenuta, ha respinto l’istanza.\n3. Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 12 giugno 1995 del presidente di questa Camera, la __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare per aver accolto l’eccezione sollevata dalla convenuta nonostante a quest’ultima fosse stata regolarmente consegnata la merce il 25 gennaio 1995, merce in seguito ripresa per una riparazione notificata dall’acquirente.\nAl ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.\n4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.\nSecondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).\n5. Secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro.\nIn quest’ultima ipotesi il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari, ossia la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta ad interpretazione del debitore con al quale egli si obbliga a pagare una determinata somma di denaro ad una determinata persona, essenziale è in ogni caso che dal raffronto dei singoli documenti e dalla loro connessione risulti in modo chiaro la professione del debito, e che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Rep 1972 345, 1979 394, 1989 338; DTF 106 III 99; Favre, Droit des poursuites, 154; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 6; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, 151).\n6. Nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA).\nIl titolo di credito sul quale si basa l’esecuzione che ci occupa è il bollettino sottoscritto dalle parti il 25 gennaio 1995 e avente per oggetto la fornitura di un apparecchio produttore di ghiaccio del valore di fr. 2’541.- che assure a titolo di rigetto in virtù dell’esplicito riconoscimento di debito contenutovi, sorto nell’ambito della pattuita compravendita.\n7. Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il debitore può sollevare eccezioni che invalidano il riconoscimento di debito. Trattandosi di un contratto, tra i mezzi di difesa dell’escusso sono comprese le eccezioni atte a rendere verosimili l’inadempimento o il parziale adempimento del contratto (Gilliéron, op. cit., p.152) oppure la nullità dell’impegno assunto (JdT 1974 II 87, 1978 II 93-94; CCC 29 settembre 1992 in re T.L.S.Ltd/F.).\nNel caso in esame il primo giudice ha valutato erroneamente i documenti agli atti e comunque ha conferito loro un valore che esorbita dai criteri esatti della procedura di rigetto dell’ opposizione ."}