, ad art. 90, n.11). Pertanto, il fatto per il primo giudice di non aver dedotto nessuna conclusione utile da queste due perizie non può essere censurato, anche perchè questi due documenti non forniscono dati univoci in merito alla superficie dei fondi delle parti e tantomeno permettono di concludere all’esistenza di un diritto di proprietà dell’istante sulla scala controversa. Neppure giovano all’istante le dichiarazioni __________ e __________ _________ (doc. S eT), che attestano semplicemente l’utilizzo da parte sua e dei convenuti della scala controversa senza che dal solo uso si possa dedurre un diritto di proprietà degli uni piuttosto che degli altri.