Poichè il termine di reclamo assegnato dall'autorità municipale è un termine perentorio (art. 88 LGRF), il suo mancato ossequio comporta la decadenza del diritto della parte di contestare in un secondo tempo i dati contenuti nella mappa e nei suoi allegati (cpv. 1). Ciò significa che l'istante non può rimettere in discussione davanti al giudice civile le misurazioni, in particolare la delimitazione tra confini, contenute in una mappa censuaria approvata nel 1983 (doc. P), salvo la prova di errori di calcolo o di altro tipo di errori nei documenti catastali (art. 88 cpv. 2 e 3 LGRF; Rep 1984 351; I CCA 29 febbraio 1996 in re S./D.T).