Incombe alle parti l'obbligo di addurre tutto il materiale processuale che comprende, oltre alla formulazione delle domande, l'allegazione dei fatti e l'offerta delle prove; al giudice spetta di apprezzare le prove e giudicare i fatti (Cocchi/ Trezzini, CPC, ad art. 88, n.1). Nel caso concreto l’istante non può quindi prevalersi in questa sede della mancata assunzione di una prova (perizia giudiziaria) alla quale ella stessa ha rinunciato, e neppure può dolersi del mancato compimento di ulteriori atti istruttori ad opera del giudice di pace non incombendo a quest’ultimo nessun obbligo in tal senso. 5. Secondo l’art. 327 lett.