Nulla giova a questo proposito il riferimento alla facoltà concessa al giudice di assumere d’ufficio le prove che ritiene utili ai fini del suo convincimento. Simile facoltà, alla quale il giudice può decidere di far capo se lo ritiene necessario, non costituisce una deroga al principio attitatorio e non può essere invocata per supplire a negligenze delle parti nella conduzione dell’istruttoria (Rep 1988 367 ). Incombe alle parti l'obbligo di addurre tutto il materiale processuale che comprende, oltre alla formulazione delle domande, l'allegazione dei fatti e l'offerta delle prove;