Ia 11 consid. b). In linea di principio, il giudice deve assumere le prove offerte tempestivamente e nelle forme prescritte dal diritto processuale (DTF 106 Ia 162 segg.). Nel caso concreto la censura ricorsuale secondo la quale il primo giudice avrebbe contravvenuto a questa norma fondamentale di procedura per non aver fatto allestire la perizia richiesta nell’istanza, è palesemente infondata avendovi la ricorrente stessa rinunciato. Dal verbale dell’unica udienza di contraddittorio, avvenuta l’ 8 marzo 1995, si legge che la ricorrente ha fondato la propria istanza esplicitamente sulla sola documentazione prodotta, ritenendo “superflua” un’ulteriore misurazione dei terreni.