{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-06-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-10_1996-06-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10472&nX40_KEY=4933408&nTrefferzeile=31&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "77fe1526fc5ec838fc72fe6c4d042938"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 04.06.1996 16.1995.10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:17:19", "Checksum": "72e1dfef896fcbf49cf59430be9f9e8c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 04.06.1996 16.1995.10\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nNel caso concreto l’istante non può quindi prevalersi in questa sede della mancata assunzione di una prova (perizia giudiziaria) alla quale ella stessa ha rinunciato, e neppure può dolersi del mancato compimento di ulteriori atti istruttori ad opera del giudice di pace non incombendo a quest’ultimo nessun obbligo in tal senso.\n5. Secondo l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.\nPer costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).\n6. Nella concreta fattispecie è incontestato che in occasione dell'esposizione della mappa censuaria aggiornata del Comune di _________ avvenuta nel 1980, l'istante non ha inoltrato nessun reclamo contro i dati contenuti nella nuova mappa (art. 87 cpv. 3 della Legge generale sul registro fondiario - LGRF).\nPoichè il termine di reclamo assegnato dall'autorità municipale è un termine perentorio (art. 88 LGRF), il suo mancato ossequio comporta la decadenza del diritto della parte di contestare in un secondo tempo i dati contenuti nella mappa e nei suoi allegati (cpv. 1). Ciò significa che l'istante non può rimettere in discussione davanti al giudice civile le misurazioni, in particolare la delimitazione tra confini, contenute in una mappa censuaria\napprovata nel 1983 (doc. P), salvo la prova di errori di calcolo o di altro tipo di errori nei documenti catastali (art. 88 cpv. 2 e 3 LGRF; Rep 1984 351; I CCA 29 febbraio 1996 in re S./D.T).\nL’improponibilità, al di fuori della procedura di adozione della nuova mappa, di una contestazione dell’esattezza delle misurazioni effettuate dal geometra preposto, non pregiudica comunque il diritto delle parti di promuovere - per altri motivi - un’azione giudiziaria di rivendicazione di proprietà.\nA questo proposito, l'allegazione di parte istante secondo la quale l'errore di misurazione commesso dal geometra assuntore nell'ambito dell'allestimento della mappa aggiornata nel Comune di __________, risulterebbe dal raffronto tra i doc. AA e EE, è manifestamente infondata. Nel suo scritto 30 marzo 1994 (doc. AA) l'ing. _________ si limita infatti a spiegare come e su quali basi ha proceduto al rilievo fotogrammetrico. Il solo fatto di essersi riferito per quest'operazione al rilievo del catasto stradale (doc. EE) non prova ancora l'esistenza di un errore di misurazione come preteso dall'istante.\n7. Scopo dell'azione di rivendicazione è quello di permettere a chi si ritiene proprietario di una cosa senza averne il possesso, di chiedere al possessore la restituzione della stessa e, trattandosi di beni immobiliari, la rettifica dei confini (Meier-Hayoz, Das Eigentum in Berner Kommentar, 4. Auflage, 1966, N. 39 segg. ad art. 641 CC; Simonius/Sutter, Schweizerisches Immobiliarsachenrecht, Band I, 1995, pag. 383 segg.).\nL’onere della prova incombe al richiedente che deve provare di avere un diritto di proprietà sulla cosa rivendicata (Meier-Hayoz, op.cit. N. 45; Simonius/Sutter, op.cit., pag. 384, N. 7).\nNel caso di specie spettava quindi all'istante provare di avere un diritto di proprietà su metà della scala esterna che separa il suo fondo da quello dei convenuti, prova che però non ha fornito.\nL'istante basa la sua azione sulle perizie di cui ai doc. Q e U. Trattandosi di perizie di parte queste devono essere considerate alla stregua di semplici allegazioni soggette al libero apprezza-mento del giudice (Cocchi/ Trezzini, op.cit., ad art. 90, n.11).\nPertanto, il fatto per il primo giudice di non aver dedotto nessuna conclusione utile da queste due perizie non può essere censurato, anche perchè questi due documenti non forniscono dati univoci in merito alla superficie dei fondi delle parti e tantomeno permettono di concludere all’esistenza di un diritto di proprietà dell’istante sulla scala controversa.\nNeppure giovano all’istante le dichiarazioni __________ e __________ _________ (doc. S eT), che attestano semplicemente l’utilizzo da parte sua e dei convenuti della scala controversa senza che dal solo uso si possa dedurre un diritto di proprietà degli uni piuttosto che degli altri.\nAnche i rogiti prodotti con l’istanza (doc. H-N), e ai quali l’istante medesima si riferisce unicamente a comprova della sua qualità di proprietaria della particella no. __________RFP __________, non confortano la sua tesi poichè non si riferiscono alla scala oggetto della presente controversia.\nAlla luce di quanto sopra esposto, non avendo l’istante fornito prove idonee a vanificare la forza indiziante delle risultanze di mappa con riferimento al diritto di proprietà su metà della scala conglobata nella particella no. __________dei convenuti, il giudizio impugnato, nel quale non è ravvisabile nessuno dei titoli di cassazione invocati, deve essere confermato.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG\npronuncia: 1. Il ricorso per cassazione di __________ è respinto."}