{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-06-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-10_1996-06-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10472&nX40_KEY=4933408&nTrefferzeile=31&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "77fe1526fc5ec838fc72fe6c4d042938"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 04.06.1996 16.1995.10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:17:19", "Checksum": "72e1dfef896fcbf49cf59430be9f9e8c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 04.06.1996 16.1995.10\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n4 giugno 1996/kc\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 26 aprile 1995 presentato da\n|\n|\n__________ (patr. dall’avv. __________)\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 31 marzo 1995 del Giudice di pace del circolo di __________ nella causa civile inappellabile promossa con istanza 18 gennaio 1995 nei confronti di\n|\n|\n__________ (patr. dall’avv. __________) |\ncon la quale l’istante ha rivendicato la proprietà su 2,64 mq di terreno indebitamente sottratti alla sua particella n. __________RFP _________ ed erroneamente attribuiti alla confinante particella n. __________proprietà dei convenuti, domanda respinta dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. Con istanza 18 gennaio 1995 __________, proprietaria della particella n.__________ nel Comune di __________ ha promosso nei confronti di __________, _________ e __________, proprietari della confinante particella n. __________, un’azione di rivendicazione di proprietà e conseguente rettifica confini, avente per oggetto uno scorporo di mq 2.64 di terreno costituito dalla metà di una scala esterna che divide i due fondi.\nSecondo l’istante trattasi di una superficie di terreno erronea-mente conglobata nel corso della procedura di impianto della nuova mappa fotogrammetrica nella particella no. __________ dei convenuti, i quali ne risultano così indebitamente proprietari.\nA comprova della fondatezza dell’azione di rivendicazione l’istante si fonda sulla divergenza esistente tra la superficie del suo fondo risultante dall’estratto censuario (58 mq) e l’effettiva superficie del medesimo (55.36 mq come attesta la perizia 12 giugno 1994 dell’ing. __________).\nI convenuti si sono opposti alla pretesa avversaria osservando come l’istante non abbia a tempo debito, ossia entro il termine perentorio di cui all'art. 88 LGRF, contestato la misurazione fotogrammetrica che deve quindi ritenersi definitiva. Sottolineano inoltre di aver sempre utilizzato la scala controversa ritenendosi legittimi proprietari della stessa.\n2. Con il querelato giudizio il giudice di pace - che già si era occupato della di posa dei termini tra i fondi di proprietà delle parti - dopo aver accertato e confermato il carattere definitivo della terminazione dei confini tra queste due particelle, ha concluso alla reiezione dell'istanza. L'istanza è stata respinta anche per il fatto che dalle risultanze istruttorie non è emersa la prova secondo la quale metà della scala censita nella particella n. __________ dei convenuti sarebbe di proprietà dell'istante.\n3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’art. 327 CPC e il conseguente rinvio per nuovo giudizio. Dal punto di vista procedurale la ricorrente lamenta innanzi tutto il mancato allestimento della perizia giudiziaria da lei richiesta nell’istanza. Nel merito rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare le prove documentali dalle quali si evince una discrepanza a suo sfavore tra i dati contenuti nell'estratto censuario e quelli risultanti dalla mappa, nonchè l’errore commesso dal geometra ing. _________ nella misurazione della sua particella essendosi questi riferito a un documento privo di qualsiasi valore giuridico, quale il rilievo del catasto stradale.\nCon osservazioni 22 maggio 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.\n4. Giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito, una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se a una parte sono stati arbitrariamente rifiutati i necessari mezzi di prova.\nIl diritto di essere sentito delle parti comprende infatti, oltre alla facoltà di esprimersi prima che una decisione sia presa, anche quella di indicare prove sui fatti rilevanti per il giudizio, di parte-cipare alla loro assunzione e di determinarsi al loro proposito (DTF 117 Ia 268 consid. 4b; 116 Ia 99 consid. b, 115 Ia 11 consid. b). In linea di principio, il giudice deve assumere le prove offerte tempestivamente e nelle forme prescritte dal diritto processuale (DTF 106 Ia 162 segg.).\nNel caso concreto la censura ricorsuale secondo la quale il primo giudice avrebbe contravvenuto a questa norma fondamentale di procedura per non aver fatto allestire la perizia richiesta nell’istanza, è palesemente infondata avendovi la ricorrente stessa rinunciato. Dal verbale dell’unica udienza di contraddittorio, avvenuta l’ 8 marzo 1995, si legge che la ricorrente ha fondato la propria istanza esplicitamente sulla sola documentazione prodotta, ritenendo “superflua” un’ulteriore misurazione dei terreni. In chiusura di discussione ha poi confermato di non avere ulteriori mezzi di prova da notificare, ritenendo così conclusa l’istruttoria e rimettendosi al giudizio del Giudice di pace. Nulla giova a questo proposito il riferimento alla facoltà concessa al giudice di assumere d’ufficio le prove che ritiene utili ai fini del suo convincimento. Simile facoltà, alla quale il giudice può decidere di far capo se lo ritiene necessario, non costituisce una deroga al principio attitatorio e non può essere invocata per supplire a negligenze delle parti nella conduzione dell’istruttoria (Rep 1988 367 ). Incombe alle parti l'obbligo di addurre tutto il materiale processuale che comprende, oltre alla formulazione delle domande, l'allegazione dei fatti e l'offerta delle prove; al giudice spetta di apprezzare le prove e giudicare i fatti (Cocchi/ Trezzini, CPC, ad art. 88, n.1)."}