Di conseguenza le censure ricorsuali, e meglio quella relativa all’arbitraria valutazione delle prove ad opera del primo giudice in merito all’accertamento del pagamento dell’importo posto in esecuzione, non ha motivo di essere verificata. 7. La domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria non può essere accolta non già in considerazione del solo esito del gravame, ma del fatto che lo stesso doveva apparire a prima vista sprovvisto di possibilità di esito favorevole (art. 157 CPC). 8. Alla controparte che non ha presentato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili di questa sede. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg.