Ora, ritenuto che come detto l’istante non ha prodotto né con l’istanza né all’udienza indetta per il contraddittorio (art. 387 cpv. 2 CPC) la sentenza dalla quale deduce il credito posto in esecuzione, il primo giudice avrebbe dovuto respingere la domanda di rigetto dell’opposizione già perché carente del necessario titolo. Di conseguenza le censure ricorsuali, e meglio quella relativa all’arbitraria valutazione delle prove ad opera del primo giudice in merito all’accertamento del pagamento dell’importo posto in esecuzione, non ha motivo di essere verificata. 7.