La semplice indicazione contenuta nel PE che trattasi degli alimenti relativi ai mesi da novembre 1994 a marzo 1995 non supplisce all’esigenza di produrre la documentazione atta a comprovare la domanda di rigetto definitivo dell’opposizione. Spetta infatti alla parte che postula il rigetto definitivo dell’ opposizione presentare al giudice un titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF. Solo dopo averne accertato l’esecutività il giudice può procedere nel suo esame verificando la fondatezza o meno delle eccezioni sollevate dall’escusso. Ora, ritenuto che come detto l’istante non ha prodotto né con l’istanza né all’udienza indetta per il contraddittorio (art. 387 cpv.