2b, 119 Ia 32 consid. 3). 5. Per quanto attiene alla documentazione allegata per la prima volta al gravame, la stessa deve essere estromessa dall’incarto in applicazione dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove o eccezioni. 6. Nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.). Questo esame tende ad accertare: