__________ è accolto. Di conseguenza la sentenza 11 maggio 1995 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio sud è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia: 1. L’istanza 13 marzo 1992 è irricevibile. 2. Non si prelevano tasse o spese di giustizia, compensate le ripetibili. II. Il presente giudizio è esente da tasse e spese. III. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria