che il fatto che la parte convenuta non abbia eccepito tale carenza, che il pretore non l’abbia avvertita e che la procedura abbia avuto luogo nella sua interezza sino alla decisione di merito del primo giudice per poi essere sollevata dall’istante solo in questa sede, giustifica di esentare le parti dal pagamento di tasse e spese per entrambe le sedi mentre non giustifica l’assegnazione di ripetibili di questa sede all’istante avendo egli stesso provocato il giudizio viziato omettendo di adire l’Ufficio di conciliazione; Per i quali motivi, pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 29 maggio 1995 __________ è accolto.