17 maggio 1994 in re P./M. e llcc); che l’obbligo della procedura di conciliazione riguarda perciò anche i casi di azioni volte al risarcimento di danni derivanti da un presunto difetto della cosa locata, trattandosi di una “contestazione riguardante contratti di locazione di locali di abitazione e commerciali” ai sensi della sentenza DTF 118 II 387; che detta accertata omissione concerne il presupposto processuale dell’ammissibilità dell’istanza al giudice (art. 97 cifra 5 CPC); che la nullità dell’istanza che ne consegue (art. 142 lett. a CPC) comporta la nullità di tutti gli atti successivi da essa dipendenti (art. 144 cpv.