Per quanto attiene alla trattenuta di fr. 625.- effettuata dal datore di lavoro a titolo di disdetta intempestiva del contratto, va rilevato che l’art. 4 del contratto sottoscritto dalle parti prevede la possibilità di notificare, dopo il periodo di prova, la disdetta con il preavviso di un mese, termine che nel caso di specie il lavoratore ha rispettato (doc. F). Anche su questo punto il ricorso non merita accoglimento. Non essendo ravvisabile nel giudizio impugnato alcun titolo di cassazione, la sentenza pretorile deve essere confermata. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 29 maggio 1995