{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-07-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-107_1995-07-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10606&nX40_KEY=4933423&nTrefferzeile=29&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "24cff422de9b502cadba4686e8716c5f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.107"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 12.07.1995 16.1995.107"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:03:41", "Checksum": "7ad1702cb7c5ef14bb210e373eadb70d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 12.07.1995 16.1995.107\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n6. Per quanto attiene alla trattenuta di fr. 625.- effettuata dal datore di lavoro a titolo di disdetta intempestiva del contratto, va rilevato che l’art. 4 del contratto sottoscritto dalle parti prevede la possibilità di notificare, dopo il periodo di prova, la disdetta con il preavviso di un mese, termine che nel caso di specie il lavoratore ha rispettato (doc. F). Anche su questo punto il ricorso non merita accoglimento.\nNon essendo ravvisabile nel giudizio impugnato alcun titolo di cassazione, la sentenza pretorile deve essere confermata.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC\npronuncia:\n1. Il ricorso per cassazione 29 maggio 1995 __________ è respinto.\n2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese giudiziarie.\n__________ verserà alla controparte fr. 180.- a titolo di ripetibili di questa sede.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}