Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 23 febbraio 1995 __________ è respinto. 2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese giudiziarie. __________ verserà alla controparte fr. 170.- a titolo di ripetibili di questa sede. 3. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria