1 CO) prescrive che durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo all’allestimento del conteggio finale, il lavoratore non può rinunciare ai crediti risultanti da disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo, laddove deve intendersi sia una rinuncia esplicita che tacita (DTF 105 II 41). Ciò significa che il lavoratore non può rinunciare ai diritti conferitigli dal CCNL, tra i quali rientra evidentemente il diritto alla tredicesima mensilità quale parte integrante dello stipendio. Ne discende pertanto che il giudizio impugnato, nel quale non è ravvisabile nessun titolo di cassazione, deve essere confermato. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg.