Da ultimo, con riferimento allo scritto 31 marzo 1993 con cui il dipendente dichiarava di nulla più vantare nei confronti del datore di lavoro, va rilevato che l’art. 83 del CCNL 1992 (identico nel suo contenuto all’art. 341 cpv. 1 CO) prescrive che durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo all’allestimento del conteggio finale, il lavoratore non può rinunciare ai crediti risultanti da disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo, laddove deve intendersi sia una rinuncia esplicita che tacita (DTF 105 II 41).