Per quanto attiene poi alla contestata tempestività della disdetta, il punto 4 del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti, identico nel contenuto all’art. 9 cifra 1 CCNL 1992, accorda loro la possibilità di notificare la disdetta, dopo il periodo di prova, con preavviso di un mese, ciò che permette quindi di considerare tempestiva la disdetta notificata il 26 febbraio 1993 per il 31 marzo 1993 (doc. C). Da ultimo, con riferimento allo scritto 31 marzo 1993 con cui il dipendente dichiarava di nulla più vantare nei confronti del datore di lavoro, va rilevato che l’art. 83 del CCNL 1992 (identico nel suo contenuto all’art. 341 cpv.