Il calcolo della tredicesima, estraneo alle censure ricorsuali, non ha motivo di essere verificato. 6. Anche la censura ricorsuale secondo la quale il primo giudice avrebbe arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie con riferimento alla problematica relativa alle vacanze effettuate nel mese di gennaio 1993 e alla tempestività della disdetta, non merita accoglimento. In sede di contraddittorio il ricorrente ha opposto in compensazione alla pretesa avversaria un proprio credito per vacanze supplementari godute dal dipendente nel mese di gennaio 1993, e meglio per 13 giorni supplementari di cui questi avrebbe indebitamente beneficiato.