Nel caso di specie, come si evince dalla cifra 11 del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti, queste hanno fatto espresso rinvio alle disposizioni del CCNL per tutte le questioni non menzionate nel contratto. Ritenuto che nelle sue disposizioni transitorie il nuovo CCNL non prevede nulla in merito alla regolamentazione di pretese salariali sorte prima della sua entrata in vigore, bisogna concludere che le nuove disposizioni si applicano unicamente alle pretese maturate dopo la sua entrata in vigore mentre per quelle antecedenti valgono le norme del CCNL 1988 (art. 357 cpv. 1 CO; Vischer, Le contrat de travail in Traité de droit privé suisse, 1982, p. 228).