962.-, importo calcolato sulla base del CCNL 1988, al quale oppone però in compensazione un proprio credito per vacanze supplementari effettuate dal dipendente e per disdetta intempestiva del contratto di lavoro. 2. Con il querelato giudizio il primo giudice, accertato il diritto del dipendente alla tredicesima mensilità calcolata sulla base del CCNL 1988 sino al 30 giugno 1992 e sulla base del CCNL 1992 a far tempo dal 1° luglio 1992, ha accolto l’istanza per fr. 2’062.50 mentre ha respinto, in quanto non comprovata, l’eccezione di compensazione sollevata dal convenuto. 3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento.