Con istanza 16 maggio 1994 __________ ha convenuto in giudizio il suo ex datore di lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’191.-, importo corrispondente alla tredicesima mensilità calcolata per il periodo da aprile 1992 a marzo 1993. Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando l’applicabilità del CCNL 1992 e conseguentemente il calcolo della tredicesima così come effettuato dall’istante. A questo titolo egli riconosce a controparte unicamente fr. 962.-, importo calcolato sulla base del CCNL 1988, al quale oppone però in compensazione un proprio credito per vacanze supplementari effettuate dal dipendente e per disdetta intempestiva del contratto di lavoro.